V.V.F. Vigili del Fuoco Normative

C.P.I. Certificato Prevenzione Incendi per il Condominio

                                                GAMBA ARTURO & C sas

La sicurezza antincendio nei condomini è un aspetto critico che richiede una gestione attenta e norme aggiornate. Con l’introduzione della SCIA antincendio e la manutenzione degli impianti, la normativa italiana mira a semplificare i processi garantendo al contempo elevati standard di sicurezza.

A partire dall’entrata in vigore del D.P.R. 151/2011, il Certificato Prevenzione Incendi è stato sostituito dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). Se prima i Vigili del Fuoco rilasciavano il Certificato, ora occorre presentare la SCIA al Comando. Quest’ultimo verifica la completezza formale dell’istanza, della documentazione e degli allegati e, in caso di esito positivo, rilascia la ricevuta che certifica il rispetto delle norme dell’edificio.


Il CPI risulta necessario qualora sussista una delle seguenti attività all’interno del fabbricato:


- Attività n° 74: presenza di caldaie con potenza superiore a 116 kw;


- Attività n° 75: presenza di autorimesse con superficie superiore a 300 metri quadrati;


- Attività n° 77: 
Altezza dell’edificio superiore a 24 metri. (Per altezza antincendio, ai sensi del DM 30/83, si intende “l’altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso”).


Quando serve: Attività Soggette all'obbligo

La normativa chiarisce quali sono i casi in cui il certificato prevenzione incendi è obbligatorio e quando non lo è, nello specifico l'elenco delle attività soggette è indicato nell'Allegato 1 al DPR 151/2011, che si compone di una lista delle 80 attività considerate a maggior rischio in caso d'incendio.

Queste attività soggette sono a loro volta divise in 3 categorie (A, B, C) in base a:


-Dimensioni;

-Settore;

-Esistenza di regole tecniche;

-Sicurezza pubblica;

per ognuna delle categorie gli adempimenti procedurali sono differenti e commisurati secondo il seguente schema:


1) Categorie. 

2) Descrizione Attivita.

3) Adempimenti Procedurali CPI.


Categoria A: Attività con un limitato livello di complessità normate da regola tecnica; (rischio incendio basso) non è obbligatorio chiedere ai VVF la valutazione del progetto;

i VVF effettuano sopralluoghi a campione;

a seguito di sopralluogo il titolare dell'attività può richiedere il rilascio del verbale di visita tecnica.


Categoria B: Attività presenti dotate di regola tecnica ma con un maggiore livello di complessità;attività sprovviste di regola tecnica, ma con livello di complessità inferiore rispetto alla categoria C.(rischio incendio medio) è obbligatorio chiedere ai VVF la valutazione del progetto;

i VVF effettuano sopralluoghi a campione;

a seguito di sopralluogo il titolare dell'attività può richiedere il rilascio del verbale di visita tecnica.


Categoria C: Attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza di una regola tecnica;

(rischio incendio alto) è obbligatorio chiedere ai VVF la valutazione del progetto;

i VVF effettuano sopralluoghi a campione e rilasciano il CPI.


In breve, ecco qualche esempio di attività soggette al controllo VVF per i Condomini :


Impianti termici per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso(centrale termica condominiale) superiori a 116 kW di cui ci sono n.3 Categorie:A+B+C

Facciamo presente che il cerficato prevenzione incendi si deve rinnovare ogni 5 anni.In caso di mancato rinnovo dopo un anno dalla scadenza si deve rifare la pratica VVF con notevoli costi (D.P.R.151/2011).


Attività n. 74 del DPR 01 agosto 2015

Durata del c.p.i. Caldaia 5 Anni.


Attività 74-1A Caldaie da 116 kW a 350 kW.

Attività 74-1B Caldaie da 350 kW a 700kW.

Attività 74-1C Caldaie Oltre i 700 kW.


Un'altra attività la N.77 è presente nei condomini per l'altezza del Fabbricato di cui abbiamo n.3 Categorie: A+B+C .

Gli edifici civili con altezza antincendi superiore a 24 m, devono essere progettati in modo da consentire una rapida a sicura evacuazione in caso d’incendio e gli stessi devono essere conformi a quanto riportato nel DM 16/05/1987 n° 246. Tale decreto riporta pure le misure di prevenzione incendi per gli edifici con altezza antincendi superiore a 12 m., anche se non soggette a controllo da parte dei VV.F.


Attività n. 77 del DPR 01 agosto 2015

Durata del c.p.i. Altezza Fabbicato 10 Anni.


Attività 77-1A Altezza Fabbricato da 24m-32m

Attività 77-1B Altezza Fabbricato da 32m-54m

Attività 77-1C Altezza Fabbricato Oltre i 54m


Att. n. 77 dell'allegato al DPR 01/08/2011 n. 151: Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24 m.



Un'altra attività la N.75 è presente nei condomini con 
autorimessa nel Fabbricato di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2, di cui abbiamo n.3 Categorie: A+B+C.

Att. n. 77 dell'allegato al DPR 01/08/2011 n. 151: Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24 m.




Attività n.75 del DPR 01/08/2011 n. 151

Durata del c.p.i. Autorimessa 5 Anni.


Attività 75-1A Autorimessa da 300m2 a 1000m2.

Attività 75-1B Autorimessa da 1000m2 a 3000m2.

Attività 75-1C Autorimessa Oltre 3000m2.


Chi lo deve Richiedere: Procedure e

Tempistiche. L'obbligo di richiedere il CPI nelle attività soggette ricade sul titolare "Amministratore del Condominio" che dovrà provvedere a presentare istanza ai Vigili del Fuoco prima di iniziare l'attività lavorativa, chiedendo il controllo di prevenzione incendi, inoltrando la seguente documentazione:

A) Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

B) Asseverazione del tecnico.

C) Documentazione tecnica.

D) Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio.


l Comando verificherà la completezza formale dell'istanza in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta e successivamente, entro 60 giorni, procederà ad effettuare i controlli di rito.In caso di esito positivo, entro 15 giorni dall'effettuazione della visita tecnica verrà rilasciato il CPI intestato al Titolare.


CPI: Durata, Scadenza, Rinnovo

Di norma il CPI ha una durata quinquennale anche se per alcune attività Tipo Attività n.77 altezza fabbricatto superiore a 24m ha una durata di 10 anni al termine dei quali bisognerà procedere ad inviare richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio.

Tale operazione va sempre fatta dal Titolare tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio con allegata tutta la documentazione prevista.

Tuttavia a seguito di:


modifiche strutturali;

modifiche al processo lavorativo;

nuova destinazione dei locali;

variazioni quantitative o qualitative delle sostanze pericolose;

bisognerà provvedere immediatamente al rinnovo.


Sanzioni per i Condomini non in regola

La normativa prevede delle sanzioni applicabili in tutti i casi in cui, a seguito del controllo dei vigili del fuoco, si rilevi la mancata presentazione di SCIA o di attestazione di rinnovo periodico di conformità a antincendio.


Le sanzioni sono:


Arresto fino a 1 anno o ammenda da € 258 a €2.582 per il titolare che non richieda il rilascio o il rinnovo del certificato di prevenzione incendi (quando si tratta di attività a rischio);

Reclusione da 3 mesi a 3 anni e multa da 103 € a 516 €

per attestazione o dichiarazione di falso, in relazione alla documentazione o alle certificazioni.

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