Contabilizzazione problematica sostituzioni ripartitori impianti termici condominiali


Ripartitori di calore – fine vita utile, obblighi normativi e sostituzione dispositivi


A seguito delle verifiche effettuate risulta che la maggioranza dei condomini i ripartitori di calore installati sugli impianti di riscaldamento centralizzati sono stati messi in servizio da dieci anni:


Si ricorda che i ripartitori di calore sono dispositivi elettronici alimentati da batteria al litio con durata utile nominale pari a 10 anni, come previsto dalle specifiche tecniche dei produttori e dalla normativa di riferimento.


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Aziende leader nel settore della Contabilizzazione come Ista, Sontex e Techem in genere non garantiscono né certificano la precisione dei ripartitori di calore dopo 10 anni di funzionamento, raccomandandone invece la sostituzione.

Superato tale periodo di esercizio, la progressiva riduzione della capacità residua della batteria può determinare:

  • spegnimenti improvvisi dei dispositivi;
  • perdita o incompletezza delle letture;
  • trasmissioni radio non affidabili;
  • misurazioni non conformi ai requisiti di accuratezza.

Tali criticità possono manifestarsi anche durante la stagione termica, rendendo impossibile la corretta acquisizione dei dati di consumo e obbligando l’amministratore al ricorso a stime di consumo, con conseguente riduzione della precisione della ripartizione delle spese di riscaldamento.


Dal punto di vista normativo, si evidenzia che:

  • la norma UNI EN 834 non consente la coesistenza, nello stesso impianto, di ripartitori di calore appartenenti a tecnologie differenti;
  • i dispositivi di generazione precedente non risultano conformi ai requisiti di telelettura via radio previsti dalla Direttiva Europea 2018/2002/UE (EED 2.0), recepita in Italia con il D.Lgs. 73/2020, che impone l’utilizzo di sistemi leggibili da remoto;
  • Il Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 73 (che ha modificato il D.Lgs. 102/2014), entrato in vigore nell'ottobre 2020 per recepire la direttiva europea sull'efficienza energetica (EED II).


Ecco i punti chiave normati dal DLgs 73/2020 riguardo a ripartitori e contabilizzatori:

  1. Obbligo di telelettura (da remoto): Tutti i contatori di calore e i ripartitori installati dopo il 25 ottobre 2020 devono essere leggibili da remoto.
  2. Scadenza per la telelettura: Entro il 1° gennaio 2027, tutti i dispositivi (anche quelli installati prima del 2020) devono essere sostituiti o dotati di sistemi che permettono la lettura da remoto.
  3. Lettura ripartitori di calore mensili: Quando sono installati dispositivi di telelettura, le informazioni sui consumi devono essere fornite agli utenti con frequenza almeno mensile, l'obbligo è divenuto effettivo dal 1° gennaio 2022,
  4. Diritto all'informazione: Il condominio deve garantire che il condomino abbia la possibilità di evincere i propri consumi in modo frequente per favorire il risparmio energetico.


Cosa comporta in pratica:

I vecchi sistemi che richiedevano il passaggio del tecnico all'interno dell'appartamento, o la lettura manuale dei display da parte dell'utente, devono essere sostituiti con sistemi radio (Smart Metering) che trasmettono i dati periodicamente. Se la ditta incaricata non è in grado di fornire le letture mensili, è necessario adeguarsi.

  • il mantenimento in esercizio di dispositivi giunti a fine vita può compromettere la corretta applicazione dei criteri di ripartizione stabiliti dal D.Lgs. 102/2014 e successive modifiche.


Alla luce di quanto sopra, al fine di garantire:

  • · continuità di funzionamento del sistema di contabilizzazione
  • · conformità normativa;
  • · affidabilità e trasparenza nella ripartizione dei costi,


in sintesi, l'amministratore è responsabile di non aver attivato le procedure necessarie per l'aggiornamento dei dispositivi entro i termini di legge.

È prevista, per interventi di sostituzione completa, una condizione economica agevolata, comprensiva di:


  • fornitura e posa in opera dei nuovi dispositivi;
  • verifica delle mappature dei corpi scaldanti;
  • eventuale aggiornamento delle configurazioni esistenti.

Restiamo a disposizione per un’analisi tecnica preliminare e per la formulazione di un’offerta dedicata.

Sempre nella stessa pagine creando un altro paragrafo con titolo “ Responsabilità dell’Amministratore per la sostituzione dei ripartitori di calore"


L'amministratore di condominio è il referente principale e responsabile della mancata sostituzione dei ripartitori di calore se questa deriva da una mancata convocazione dell'assemblea per adeguarsi alle normative vigenti.

Ecco i punti chiave sulle responsabilità dell'amministratore e la sostituzione dei ripartitori:

  • Obbligo di legge: Entro il 31 ottobre 2026, i ripartitori di calore (contabilizzatori) non leggibili da remoto devono essere sostituiti con dispositivi leggibili da remoto (o adeguati).
  • Responsabilità dell'amministratore: L'amministratore deve garantire la conformità dell'impianto, in quanto la mancata manutenzione o sostituzione (se deliberata o necessaria per legge) configura un mancato adempimento dei doveri gestionali
  • Azione in assenza di delibera: Anche in assenza di una esplicita delibera, l'amministratore ha il potere-dovere di salvaguardare le parti comuni e gli impianti, procedendo alla manutenzione per evitare sanzioni o sprechi energetici.

  È prevista, per interventi di sostituzione completa, una condizione economica agevolata, comprensiva di:

  • fornitura e posa in opera dei nuovi dispositivi;
  • verifica delle mappature dei corpi scaldanti;
  • eventuale aggiornamento delle configurazioni esistenti.

NB: La sostituzione dei ripartitori di calore in condominio dà diritto alla detrazione fiscale IRPEF del 50% (Bonus Casa) spalmata su 10 anni. Per beneficiarne, è necessario utilizzare il bonifico parlante (per ristrutturazioni edilizie) indicando la causale corretta, il codice fiscale del condomino e il numero di partita IVA della ditta. 

Dicitura da inserire nella causale del bonifico:

"Bonifico per lavori di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 16-bis del D.P.R. 917/1986. Sostituzione contabilizzatori/ripartitori di calore condominiali 

Restiamo a disposizione per un’analisi tecnica preliminare e per la formulazione di un’offerta dedicata.

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